Tema di grande rilevanza nel panorama giuridico italiano, soprattutto in questo periodo buio, è quello inerente la responsabilità medica.
Come è noto la materia è stata recentemente interessata dalla legge di riforma Gelli – Bianco, che ne ha ridisegnato la disciplina da un punto di vita civilistico e penalistico e non si esclude che, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito duramente il nostro Paese, la stessa non venga modificata nuovamente.
In ogni caso, come è noto, in tema di responsabilità civile la summenzionata legge Gelli – Bianco ha previsto, tra l’altro, la natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata).
La portata della norma è di fondamentale rilevanza.
Infatti il soggetto vittima di una malpractice medica, anche per quanto attiene il tema di strettissima attualità Covid 19, potrà agire, previo esperimento del procedimento di mediazione o del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, nei confronti della struttura con la quale ha concluso il contratto ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cc. Sarà, infatti, sufficiente per il paziente danneggiato allegare il danno e graverà invece sulla clinica l’onere dimostrare il corretto operato dei propri medici per andare esente da responsabilità.
In ambito civile, infatti, per non incorrere in responsabilità, l’esercente la professione sanitaria è tenuto all’osservanza delle linee guida che, come specificato dalla legge in esame, debbono essere pubblicate ed elaborate da enti ed istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche ed associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute.
Al fine di garantire una maggior tutela ai pazienti, e per una maggior trasparenza, la legge Gelli – Bianco, ha poi posto in capo alle strutture sanitarie l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile dei prestatori d’opera.
La copertura deve essere estesa anche ai danni cagionati dal personale medico a qualunque titolo operante presso le strutture.
Resta fermo inoltre l’obbligo di copertura assicurativa per il medico che esercita all’interno della struttura sanitaria in regime libero – professionale o che si avvale della struttura stessa nell’adempimento dell’obbligazione assunta con il paziente.
La copertura prevista dalle polizze assicurative deve comunque prevedere copertura anche per gli eventi verificatisi nei 10 anni precedenti alla conclusione del contratto di assicurazione.
In ogni caso le strutture devono pubblicare sui propri siti internet i dati riguardanti l’impresa assicuratrice, gli estremi delle polizze stipulate e le clausole contrattuali previste da quest’ultime.
Sempre riguardante il profilo assicurativo, meritevole di menzione è infine il riconoscimento in capo al paziente danneggiato della cosiddetta “azione diretta” nei confronti dell’assicurazione delle strutture sanitarie.
Tale innovazione comporta che il soggetto che ritenga di aver subito un danno conseguente a cure mediche, potrà ora rivolgersi per ottenerne ristoro direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice, salvo comunque convenire nel giudizio anche la struttura medico sanitaria.
In termini di economia processuale, nonché di tutela del paziente, la previsione introdotta dalla legge Gelli- Bianco ha apportato significative migliorie alla procedura risarcitoria, in quanto riconosce al danneggiato la facoltà di instaurare immediatamente un contatto con l’impresa assicuratrice della struttura sanitaria o del medico ritenuto responsabile.
Pare adesso il caso adesso di soffermarsi su un altro tema di attualità, ovvero quello relativo alle residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di cura e le case di riposo.
Anche le citate strutture, purtroppo, sono state violentemente colpite dal Covid 19, con tutte le drammatiche conseguenze del caso per i loro ospiti.
E’ bene ricordare ai lettori che grava anche in capo alle strutture sopra citate, qualora abbiano posto in essere delle condotte non a norma di legge, un profilo di responsabilità che determinerà, in favore dei parenti degli ospiti delle stesse, un diritto al risarcimento dei danni.
Per tutto quanto sopra esposto onde evitare di ottenere risarcimenti irrisori, grazie alla consulenza di tecnici specializzati
in materia di responsabilità civile e responsabilità medica, Adusbef può fornire assistenza ed utilissimi
consigli per ottenere un congruo ristoro dei danni patiti.
Avv. Giuseppe Sbriglio
Info tel. 011306444
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