Giuseppe Sbriglio

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OSPITI, VITTIME DI COVID 19, PRESSO RSA ( RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI): CONSIGLI SU COME DIFENDERSI

Tema di grande rilevanza nel panorama giuridico italiano, soprattutto in questo periodo buio,  è quello inerente la responsabilità medica.

Come è noto la materia è stata recentemente interessata dalla legge di riforma Gelli – Bianco, che ne ha ridisegnato la disciplina da un punto di vita civilistico e penalistico e non si esclude che, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito duramente il nostro Paese, la stessa non venga modificata nuovamente.

In ogni caso, come è noto, in tema di responsabilità civile la summenzionata legge Gelli – Bianco ha previsto, tra l’altro, la natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata).

La portata della norma è di fondamentale rilevanza.

Infatti il soggetto vittima di una malpractice medica, anche per quanto attiene il tema di strettissima attualità Covid 19, potrà agire, previo esperimento del procedimento di mediazione o del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, nei confronti della struttura con la quale ha concluso il contratto ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cc. Sarà, infatti, sufficiente per il paziente danneggiato allegare il danno e graverà invece sulla clinica l’onere dimostrare il corretto operato dei propri medici per andare esente da responsabilità.

In ambito civile, infatti, per non incorrere in responsabilità, l’esercente la professione sanitaria è tenuto all’osservanza delle linee guida che, come specificato dalla legge in esame, debbono essere pubblicate ed elaborate da enti ed istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche ed associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute.

Al fine di garantire una maggior tutela ai pazienti, e per una maggior trasparenza, la legge Gelli – Bianco, ha poi posto in capo alle strutture sanitarie l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile dei prestatori d’opera.

La copertura deve essere estesa anche ai danni cagionati dal personale medico a qualunque titolo operante presso le strutture.

Resta fermo inoltre l’obbligo di copertura assicurativa per il medico che esercita all’interno della struttura sanitaria in regime libero – professionale o che si avvale della struttura stessa nell’adempimento dell’obbligazione assunta con il paziente.

La copertura prevista dalle polizze assicurative deve comunque prevedere copertura anche per gli eventi verificatisi nei 10 anni precedenti alla conclusione del contratto di assicurazione.

In ogni caso le strutture devono pubblicare sui propri siti internet i dati riguardanti l’impresa assicuratrice, gli estremi delle polizze stipulate e le clausole contrattuali previste da quest’ultime.

Sempre riguardante il profilo assicurativo, meritevole di menzione è infine il riconoscimento in capo al paziente danneggiato della cosiddetta “azione diretta” nei confronti dell’assicurazione delle strutture sanitarie.

Tale innovazione comporta che il soggetto che ritenga di aver subito un danno conseguente a cure mediche, potrà ora rivolgersi per ottenerne ristoro direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice, salvo comunque convenire nel giudizio anche la struttura medico sanitaria.

In termini di economia processuale, nonché di tutela del paziente, la previsione introdotta dalla legge Gelli- Bianco ha apportato significative migliorie alla procedura risarcitoria, in quanto riconosce al danneggiato la facoltà di instaurare immediatamente un contatto con l’impresa assicuratrice della struttura sanitaria o del medico ritenuto responsabile.

Pare adesso il caso adesso di soffermarsi su un altro tema di attualità, ovvero quello relativo alle residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di cura e le case di riposo.

Anche le citate strutture, purtroppo, sono state violentemente colpite dal Covid 19, con tutte le drammatiche conseguenze del caso per i loro ospiti.

E’ bene ricordare ai lettori che grava anche in capo alle strutture sopra citate, qualora abbiano posto in essere delle condotte non a norma di legge, un profilo di responsabilità che determinerà, in favore dei parenti degli ospiti delle stesse, un diritto al risarcimento dei danni.

Per tutto quanto sopra esposto onde evitare di ottenere risarcimenti irrisori, grazie alla consulenza di tecnici specializzati
in materia di responsabilità civile e responsabilità medica, Adusbef  può fornire assistenza ed utilissimi
consigli per ottenere un congruo ristoro dei danni patiti.

Avv. Giuseppe Sbriglio

Info tel. 011306444

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INCIDENTI STRADALI AUTO MOTO BICI MONOPATTINI : UTILI CONSIGLI SU COME COMPORTARSI QUANDO SI E' VITTIMA

Se sei stato vittima di un incidente stradale è bene essere edotto su qualche piccolo
accorgimento da prendere che risulti utile al fine di ottenere un congruo risarcimento.
Negli ultimi anni, infatti, il legislatore ha partorito normative sulle assicurazioni (quali
l’indennizzo diretto) che, pur pubblicizzate come strumenti per un veloce risarcimento, non
sempre hanno fatto gli interessi dei consumatori e di cui formuleremo nel presente articolo
alcune riflessioni.
Innanzitutto, è consigliabile sapere come comportarsi non appena si è stati vittima di un
incidente stradale da parte di un automobilista e/o motociclista, poiché non è facile e immediato gestire una tale situazione anche a causa dell’agitazione che ci può assalire in seguito all’aver patito un danno, sia fisico che materiale, da un sinistro stradale.
In ragione di quanto, a mero titolo esemplificativo, riporteremo alcuni esempi per diverse
situazioni fattuali che si potrebbero verificare.
1) Sinistro con danni materiali a soli veicoli/motoveicoli e senza lesioni alle persone:
per prima cosa occorre valutare se vi siano contestazioni della controparte sulla dinamica
del sinistro. Nel caso in cui la controparte non volesse ammettere il suo torto nel sinistro è
consigliabile non spostare il veicolo e chiamare immediatamente le Forze dell’Ordine che
provvederanno, su intervento, a redigere un verbale che riporterà rilievi, stato dei luoghi e
dichiarazioni di eventuali testimoni. Qualora vi fossero persone che hanno assistito al
sinistro occorre sempre indicarle agli Agenti intervenuti.
Nel caso in cui, invece, non vi fossero contestazioni dalla controparte e se questa
ammettesse spontaneamente il proprio torto è necessario compilare, attentamente, il
modulo di constatazione amichevole, leggendo ogni punto ed inserendo tutti i dati richiesti,
per ciascuna persona, negli appositi spazi ed inserendo una breve descrizione del sinistro
indicando di chi sia l’esclusiva responsabilità e annotando il nominativo e generalità di
eventuali testimoni. Si ricorda che è fondamentale sottoscrivere il modello di constatazione
amichevole per tutte le parti coinvolte nel sinistro.
Una volta compiute le operazioni di cui sopra occorre avvisare del sinistro la propria
Compagnia Assicurativa e inviarle modello di constatazione amichevole ma preferibilmente prima rivolgersi ad un legale esperto in materia.
2) Sinistro con danni materiali a veicoli e/o motoveicoli e lesioni alle persone:

Quanto sopra è consigliabile anche in caso di sinistro avvenuto tra un veicolo ed un ciclista, ricordando che sia un automobilista che un ciclista sono entrambi tenuti a rispettare il Codice della strada, con tutte le sue regole inerenti la circolazione, precedenze, semafori, stop, divieti di transito, sensi unici, la sicurezza e i segnali di pericolo.

Non appena le ruote della bicicletta si trovano su una strada pubblica in città, infatti, un ciclista deve comportarsi al pari di qualsiasi altro conducente, compresi gli obblighi di attenzione ad altri mezzi.

Nel caso in cui si verificasse un sinistro che vede coinvolti un automobilista ed un ciclista, se la responsabilità è a carico del primo, dovrà intervenire l’assicurazione dell’automobilista che provvederà a rimborsare il danneggiato, che verrà quindi risarcito integralmente, seguendo i consigli di cui sopra validi in caso di scontro tra veicoli.

Per ottenere un congruo risarcimento il ciclista dovrà in ogni caso dimostrare di aver rispettato tutte le norme prescritte dal Codice della strada e di aver fatto il possibile per evitare l’incidente. Solo nel caso in cui venga esclusa una qualsivoglia responsabilità del ciclista, questi avrà diritto al risarcimento intero dei danni patiti.

 

Avv. Giuseppe Sbriglio

tel 011306444

e-mail: avvocato.sbriglio@gmail.com

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 Da anni i gestori dei locali cittadini aspettano che il Comune di Torino  predisponga nuove regole. Nel frattempo vengono sanzionati, le occupazioni di suolo pubblico vengono negate e quelle già concesse revocate. Gli esercenti hanno timore d’instaurare giudizi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale e così i loro diritti vengono lesi.
Sarebbe quanto meno opportuno, se non doveroso, stabilire dei momenti di confronto con l’amministrazione comunale; spesso invece questo non avviene, per cui i gestori smantellano i dehors o rinunciano ad installarli, quando invece è l'Amministrazione che avrebbe adottato  provvedimenti probabilmente illegittimi, senza spiegare le ragioni di interesse pubblico che portano alla revoca o al diniego della concessione.
 
Gli esercenti, invece, devono rispondere immediatamente alle comunicazioni della Città di Torino e spiegare le proprie ragioni per addivenire, in accordo con l’Amministrazione, ad una soluzione condivisa, anche presentando proposte alternative, così che il Comune possa revocare il provvedimento adottato in autotutela, e si eviterebbero anche le sanzioni amministrative.
 
Qualora ciò non fosse più possibile, ci si potrebbe comunque rivolgere al TAR.
 
Lo stesso deve dirsi per il problema del rumore prodotto dall’attività dei locali, non sempre vengono contemperati gli interessi di chi ha diritto al silenzio nella propria abitazione con quelli di chi deve lavorare.
 
Si deve, quindi, insistere affinché il Comune stabilisca nuove regole in vista dell’assetto da dare alle occupazioni di suolo pubblico, e non solo per la stagione estiva, così da tenere in debita considerazione gli interessi di tutte le parti coinvolte, anche di coloro che abitano o lavorano vicino al locale, persone che devono essere sentite.
 
 
Ci auguriamo allora che finalmente il Comune adotti al più presto il “Nuovo Regolamento Dehors".
 
Avv. Giuseppe Sbriglio
ADUSBEF (Associazione Consumatori )
Tel. 011306444 
 
 
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