La Mediazione civile obbligatoria come rimedio economico, veloce ed efficace senza ricorrere al Tribunale.
1) Responsabilità medica e sanitaria.
Negli ultimi anni le cause intentate nei confronti di medici e strutture sanitarie sono aumentate, tanto che si è utilizzato il termine generico di “MALASANITA”. Il problema della responsabilità medica e sanitaria per attività svolte nei confronti dei pazienti, non conforme alla tecnica ed alla scienza medica, pone di conseguenza sempre più interesse alla materia sia da parte dei cittadini che da parte del legislatore.
Rientrano in questo settore tutti i danni fisici e psichici che derivano da errori o negligenze attinenti al mondo medico, paramedico e sanitario. Ad esempio: diagnosi errate, inadempienze, errate terapie, operazioni chirurgiche sbagliate, assistenze mediche ed ospedaliere non adeguate, complicanze dovute a parti malriusciti con gravi conseguenze per il neonato, malattie e infezioni da trasfusione, ecc.
Negli Stati Uniti la mediazione nel campo della responsabilità sanitaria e medica, in pratica da oltre trenta anni, ha raggiunto alti livelli di successo e rappresenta uno strumento di risoluzione di questo tipo di liti.
2) Contratti bancari e finanziari. Quanti soldi ti ha sottratto la banca illegalmente?
Cos’è l’anatocismo
L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi su un capitale e di conseguenza pagamento degli interessi sugli interessi. Ciò determina una crescita esponenziale del debito. Recuperare le somme indebitamente percepite dalle banche che hanno applicato l’anatocismo, oggi è possibile. Il metodo più efficace e meno costoso è la mediazione civile.
La Mediazione come risposta
Per la delicatezza delle materie e la particolare posizione in cui viene a trovarsi la parte danneggiata indicano nella Mediazione civile il miglior strumento di componimento della controversia.
Nel caso specifico delle materie di responsabilità medica/sanitaria e contratti bancari e finanziari, considerata la loro frequenza nelle aule dei Tribunali, la Mediazione civile e commerciale diventa uno strumento che serve ai cittadini per tentare di risolvere i loro problemi al di fuori dei tribunali, producendo un deciso snellimento del contenzioso, dei costi e alla riduzione dei tempi per la risoluzione delle liti. Oggi ci si rivolge ad un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia.
Il D.lgs. 28/2010 ha stabilito che, per alcune materie, è obbligatorio tentare un procedimento di Mediazione prima di inoltrare la domanda giudiziale e cominciare una causa in Tribunale.
Le materie attualmente sono:
- diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio.
Il procedimento di mediazione
Innanzitutto, prima di fare causa di risarcimento danni, bisogna attivare obbligatoriamente la mediazione, la cui durata non potrà superare i tre mesi.
L’interessato alla procedura deposita con l’assistenza di un avvocato la domanda presso un Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.
L’organismo invita la controparte ad esprimere la propria adesione o meno al procedimento.
La ragione infatti è quella di permettere alle parti, di giungere ad una definizione della controversia mediante un accordo, prima di presentarsi innanzi al giudice.
La mediazione può avere un esito positivo o un esito negativo. In caso di esito positivo, l’accordo raggiunto dalle parti verrà verbalizzato e sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti, in modo da acquisire efficacia di titolo esecutivo.
Nel caso invece in cui le parti, per varie ragioni, non riescano a pervenire ad un accordo in sede di mediazione, sarà allora possibile procedere con l’instaurazione del procedimento di primo grado presso il Tribunale competente.
Spese di mediazione
Le indennità dovute all’organismo di mediazione sono stabilite dal Ministero della Giustizia.
Agevolazioni fiscali
Alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo un credito d’imposta fino a concorrenza di euro 500,00; in caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di mediazione è esente da imposta di registro sino al valore di euro 50.000,00. L’istanza ed ogni atto o documento relativo sono esenti dall’imposta di bollo, tassa o diritto di qualsiasi natura.
Avv. Giuseppe Sbriglio
Responsabile Adusbef Torino (Associazione dei Consumatori)
Info tel. 011306444 cell. 3383510937 e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.