Giuseppe Sbriglio

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La prescrizione delle cartelle di Agenzia Entrate Riscossione ( ex Equitalia) Prima di rottamare o rateizzare controlliamo con attenzione

 

La prescrizione è un istituto che concerne gli effetti giuridici del
trascorrere del tempo, penalizzando colui che trascura il proprio
credito. In ambito esattoriale, una adeguata consapevolezza di questo
Istituto può realizzare un sostanziale beneficio in favore del
contribuente indebitato.

Il contenzioso in materia di prescrizione comporta lo scontro ancora
oggi tra due tesi che si possono riassumere, semplificando, in quella
decennale e quinquennale.

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 23397 del 2016, la Pubblica
Amministrazione ha subito un grande contraccolpo in quanto i Giudici
di legittimità hanno sancito che in ambito esattoriale non può
applicarsi il termine ordinario decennale di prescrizione con
riferimento ai debiti contributivi.

Tale somma statuizione, per l’ampiezza con cui è stata resa, ha
sviluppato un dibattito estensivo su tutte le pretese esattoriali.

In sostanza, si è preso definitivamente atto che ai crediti Inps ed
Inail, fatte salve alcune residuali eccezioni e la perdurante
resistenza degli agenti della riscossione, debba applicarsi il termine
breve prescrizionale a condizione che non sussista un pronunciamento
giudiziale a conferma del debito.

Tale considerazione, per una questione di simmetria, deve
necessariamente applicarsi anche alle sanzioni amministrative riferite
alla legge 689/81 tra le quali spiccano quelle della circolazione
stradale.

Medesima considerazione vale per i tributi locali in quanto ne risulta
assodata la valenza periodica, con conseguente applicabilità della
prescrizione breve prevista espressamente dall’art. 2948 n. 4 c.c.

In ambito tributario occorre invece adottare un atteggiamento di
maggiore prudenza, nonostante i tempi risultino maturi per una
generalizzata applicazione del principio anzidetto.

Nelle commissioni tributarie risulta infatti emergente da ultimo
l’apertura alla prescrizione breve a tutto campo. Non risulta infatti
ragionevole negare il carattere di periodicità ai tributi derivanti da
dichiarativi periodici quali le imposte dirette, l’iva e l’irap
nonostante la precedente giurisprudenza.

Come dato atto nella sentenza 23397/16, può verificarsi che alcuni
indirizzi di Giustizia siano riprodotti senza un adeguato vaglio ed
applicati meccanicamente. Ciò ha comportato in passato una erronea
linea interpretativa che, tuttavia, il lavoro degli operatori del
diritto ha più volte consentito di riadattare nel senso del rispetto
delle regole e di equità.

Si evidenzia tra l’altro che le sanzioni tributarie sono riferite da
molti anni ormai ad un termine prescrizionale breve e dunque non si
vede ragione per divaricare i termini prescrizionali delle imposte. A
ciò si aggiunga che l’Agente della riscossione ha l’onere di
conservare la documentazione esattoriale per soli cinque anni, dalché
risulta illogica la previsione di un termine più ampio per la tutela
di tali crediti.

In ultima analisi è bene osservare che le modalità di introduzione di
un contenzioso su tali argomenti deve passare da una opportuna
valutazione di determinazione di scelta del giudice, delle  modalità e
delle tempistiche.

La difesa del contribuente può infatti essere subordinata al
verificarsi di specifici eventi che innescano l’interesse e la
legittimità all’opposizione.


Concludo invitando i consumatori  a far analizzare la documentazione,
nello specifico gli estratti di ruolo relativi alla situazione
debitoria, al fine di poter valutare eventuali azioni tese ad
invalidare le cartelle di Equitalia  ( ora Agenzia Entrate Riscossione
) prima di rottamare o rateizzare il debito .

Avv. Giuseppe Sbriglio

 Adusbef Torino e Provincia

Info : tel. 011306444

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