> Spesso i lavoratori subordinati si vedono costretti a svolgere prestazioni di livello inferiore
> rispetto a quelle di inquadramento o di assunzione.
>
> Non è, inoltre, raro che al lavoratore vengano assegnate mansioni di livello superiore, senza un giusto
> riconoscimento economico e, soprattutto, senza il corrispondente corretto inquadramento.
>
> In questo caso il lavoratore può far valere i suoi diritti in quanto
> la legge prescrive all’art. 2103 codice civile che :
>
> "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
> assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che
> abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo
> stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
> In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono
> sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a
> mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.
> Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario,
> dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento
> non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle
> nuove mansioni.
> Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello
> di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti
> collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali
> comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
> Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha
> diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del
> trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi
> retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della
> precedente prestazione lavorativa.
> Nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle
> commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto
> legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276, possono essere stipulati
> accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di
> inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del
> lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di
> una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di
> vita.
> Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto
> al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione
> diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la
> medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro
> lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti
> collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali
> comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in
> mancanza, dopo sei mesi continuativi.
> Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad
> un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
> produttive.
> Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e
> fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo."
>
> Ciò posto, al fine di tutelare i propri diritti, il lavoratore può
> rivolgersi, per il tramite di un legale specializzato nel settore, al Giudice del Lavoro, il quale fisserà un’
> udienza nei termini di legge, al fine di esperire un tentativo di
> conciliazione con il datore di lavoro, che molto spesso dà esito
> favorevole e fa sì che il lavoratore ottenga in gran misura soddisfazione economica (ed anche morale) , senza dover affrontare un intero giudizio.
> In caso contrario si addiverrà a sentenza dopo un
> giudizio che, in primo grado, potrebbe essere relativamente breve a seconda del Foro di competenza territoriale.
>
> Adusbef (associazione dei consumatori con esperienza ultra
> quarantennale) si occupa dei problemi dei consumatori intendendo per
> questi anche i lavoratori subordinati del settore privato e pubblico,
> indicando ai soggetti che si ritenessero lesi nei loro diritti i
> consulenti specializzati nelle materie di competenza.
>
> Avv. Giuseppe Sbriglio
>
> Adusbef Torino e Provincia
info: tel. 011306444 e-mail:
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