Giuseppe Sbriglio

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Tema di grande rilevanza nel panorama giuridico italiano è senza ombra di dubbio quello inerente la responsabilità medica.

La materia è stata recentemente interessata dalla legge di riforma Gelli – Bianco, che ne ha ridisegnato la disciplina da un punto di vita civilistico e penalistico.

La novità più importante sotto il profilo penale consiste nell’introduzione dell’art. 590 sexies c.p., rubricato “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”.

La citata norma estende l’applicazione delle pene previste dagli artt. 589 e 590 cp anche al caso in cui i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose siano posti in essere nell’esercizio della professione sanitaria.

Viene tuttavia esclusa la punibilità qualora, nella causazione dell’evento con imperizia, il medico abbia osservato le linee guida definite e pubblicate ai sensi della legge o che, in mancanza di queste, abbia osservato le buone pratiche clinico assistenziali.

L’operatività della suddetta scriminante è tuttavia limitata ai soli casi in cui l’evento dannoso sia stato determinato dall’imperizia del professionista medico e, non anche nel caso in cui lo sesso abbia agito con negligenza o imprudenza.

In tema di responsabilità civile, invece la legge Gelli – Bianco ha previsto una bipartizione sancendo, da un lato, la natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata) e dall’altro lato, la natura aquiliana della responsabilità del medico professionista.

La portata della norma è di fondamentale rilevanza.

Infatti il soggetto vittima di una malpractice medica potrà agire, previo esperimento del procedimento di mediazione o del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, nei confronti della struttura con la quale ha concluso il contratto ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cc, oppure nei confronti del medico inadempiente ex art. 2043 cc.

La scelta sulla via da percorrere comporta conseguenze giuridiche di non poco conto, soprattutto per quanto riguarda l’onere della prova.

Nel primo caso sarà infatti sufficiente per il paziente danneggiato allegare il danno e graverà invece sulla clinica l’onere dimostrare il corretto operato dei propri medici per andare esente da responsabilità.

Differentemente chi agisce in via extracontrattuale nei confronti del medico, vale a dire ai sensi dell’art. 2043 cc, dovrà provare non solo la sussistenza del danno, ma anche il nesso causale tra l’operato del medico e il danno stesso.

Anche in ambito civile, per non incorrere in responsabilità, l’esercente la professione sanitaria è tenuto all’osservanza delle linee guida che, come specificato dalla legge in esame, debbono essere pubblicate ed elaborate da enti ed istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche ed associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute.

Al fine di garantire una maggior tutela ai pazienti, e per una maggior trasparenza, la legge Gelli – Bianco, ha poi posto in capo alle strutture sanitarie l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile dei prestatori d’opera.

La copertura deve essere estesa anche ai danni cagionati dal personale medico a qualunque titolo operante presso le strutture.

Resta fermo inoltre l’obbligo di copertura assicurativa per il medico che esercita all’interno della struttura sanitaria in regime libero – professionale o che si avvale della struttura stessa nell’adempimento dell’obbligazione assunta con il paziente.

La copertura prevista dalle polizze assicurative deve comunque prevedere copertura anche per gli eventi verificatisi nei 10 anni precedenti alla conclusione del contratto di assicurazione.

In ogni caso le strutture devono pubblicare sui propri siti internet i dati riguardanti l’impresa assicuratrice, gli estremi delle polizze stipulate e le clausole contrattuali previste da quest’ultime.

Sempre riguardante il profilo assicurativo, meritevole di menzione è infine il riconoscimento in capo al paziente danneggiato della cosiddetta “azione diretta” nei confronti dell’assicurazione delle strutture sanitarie.

Tale innovazione comporta che il soggetto che ritenga di aver subito un danno conseguente a cure mediche, potrà ora rivolgersi per ottenerne ristoro direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice, salvo comunque convenire nel giudizio anche la struttura medico sanitaria.

In termini di economia processuale, nonchè di tutela del paziente, la previsione introdotta dalla legge Gelli- Bianco ha apportato significative migliorie alla procedura risarcitoria, in quanto riconosce al danneggiato la facoltà di instaurare immediatamente un contatto con l’impresa assicuratrice della struttura sanitaria o del medico ritenuto responsabile.

Invitiamo pertanto a trarre spunto da queste brevi informazioni qualora riteniate di essere coinvolti in una vicenda di " malasanità "
 
Avv. Giuseppe Sbriglio
Adusbef ( Associazione  Consumatori )
Tel. 011306444
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