Giuseppe Sbriglio

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IL DIPENDENTE CHE ADOTTA UN CANE AL CANILE LO PUO' PORTARE IN UFFICIO

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

Le strutture preposte alla tutela degli animali in cerca di adozione spesso non riescono a far fronte alle necessità dei sempre più numerosi ospiti.

CONSIDERATO CHE

Lo stazionamento presso canili e rifugi dovrebbe essere una situazione temporanea finalizzata ad un’adozione che garantisca un’esistenza dignitosa ad animali che il più delle volte in passato hanno dovuto subire violenza e maltrattamenti. Tuttavia la realtà è ben diversa in quanto, dato l’esiguo numero di adozioni, cani e gatti permangono all’interno della struttura anche diversi anni senza che qualcuno offra loro una sistemazione migliore.

PRESO ATTO CHE

Molte persone sarebbero ben disponibili e desiderose di adottare un cane, ma il timore di lasciarlo tante ore solo in casa, provocandone il malessere, impedisce loro di soddisfare questo desiderio.

CONSIDERATO CHE

Se alle persone fosse consentito portare il proprio cane sul luogo di lavoro, con molta probabilità le adozioni aumenterebbero.

INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per sapere se sia una buona iniziativa farsi promotori di un’azione rivolta a tutti i dipendenti del Comune di Torino interessati all’adozione di un animale ospite del Canile Municipale, che consenta loro, compatibilmente con le mansioni svolte, di portare con sé al lavoro i propri amici a quattro zampe.

 

Giuseppe Sbriglio

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GUIDA IN STATO D'EBBREZZA: COME COMPORTARSI

La  cultura italiana è ricca di tradizione culinaria ed enogastromica, soprattutto il Piemonte è famoso in tutto il mondo per le sue accellenze nel vino. Ritengo che bere del buon vino possa essere un piacere difficilmente rinunciabile per qualcuno ma incompatibile con la conduzione di un veicolo.

Il consiglio migliore per preservare la patente e tenervi alla larga da un procedimento penale è uno solo: NON METTERSI ALLA GUIDA DOPO AVER BEVUTO! In questo modo, soprattutto, tutelerete l’incolumità vostra e degli altri utenti della strada.

In troppi pensano che il modo migliore per evitare guai, in caso di accertamento con l’alcool test, sia rifiutarsi di sostenere l’esame.  SBAGLIATO

Infatti, qualora l’utente della strada si rifiuti di sottoporsi al test, secondo il disposto dell’art. 186 comma 7 D. Lvo 285/1992, viene “automaticamente” punito con la sanzione più grave, ovvero quella di cui all’art. 186  comma 2 lett.c )  D. Lvo 285/1992, con non lievi conseguenze in sede penale e amministrativa.

La cosa migliore da fare, in caso di accertamento positivo all’alcool-test alla guida, è mantenere i nervi saldi, non farsi prendere dal panico e dallo sconforto, non avere atteggiamenti polemici con gli agenti che svolgono il loro lavoro e rivolgersi immediatamente a chi  possa consigliarVi nel modo migliore.

La Nostra Associazione può fornirvi l’aiuto e la professionalità per trovare la soluzione più adatta al Vostro caso. Anche nelle guide in stato di ebbrezza, infatti, vi sono situazioni che possono notevolmente divergere dalle altre, sul piano della gravità della condotta e della possibilità di difesa, in relazione alle quali, ovviamente, vi è necessità di approcci differenti che i nostri consulenti potranno fornirVi.

Avv. Giuseppe Sbriglio

Responsabile Adusbef Torino

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CREAZIONE DI UN MUSEO DELLE CERE DI ECCELLENZA A TORINO

 
Il Consiglio Comunale,
 
PREMESSO CHE
 
Il Museo delle Cere è un’istituzione di successo presente in numerose città europee: a Londra il Museo Tussauds accoglie infatti ogni anno milioni di visitatori di tutte le età, configurandosi come uno dei principali poli di attrazione ludico-turistica della capitale britannica.
A Torino si potrebbe dar vita ad un’istituzione affine, senza la pretesa di creare l’ennesimo esemplare di museo delle cere così come concepito all’estero, bensì adattando questa preziosa realtà culturale alle peculiarità del nostro territorio, con particolare riferimento a personaggi storici illustri, tra i quali Pietro Micca o Cavour, che hanno ricoperto ruoli importanti nella storia del nostro paese, contribuendo anche alla realizzazione dell’Unità nazionale. Il museo rappresenterebbe inoltre l’occasione per ricordare letterati ed artisti come Salgari o Antonelli, che nello svolgimento della loro attività hanno avuto modo di instaurare un legame profondo con la nostra città, nonché personalità legate ad attività produttive caratteristiche dell’economia torinese e famose in tutto il mondo, quali le famiglie Agnelli e Ferrero, fino a celebrità dello spettacolo come Macario, Buscaglione e Brachetti.
Il nuovo Museo delle Cere, fungendo da collegamento tra i personaggi protagonisti della storia della città, contribuirebbe anche ad agevolare il riconoscimento e la lettura di tutte le bellezze culturali sparse per il territorio torinese, il cui legame troppo spesso i turisti faticano ad individuare.
L’iniziativa avrebbe pertanto ricadute positive sull’immagine di Torino e dell’Italia tutta, offrendo una destinazione accattivante dal punto di vista sia culturale che ludico ed accrescendo il prestigio della città in linea con la vocazione turistica che negli ultimi anni l’Amministrazione va perseguendo, senza contare che la creazione di un museo così innovativo offrirebbe numerose opportunità lavorative in diversi settori.
 
PRESO ATTO CHE
 
A Torino sono presenti eccellenze che si occupano della realizzazione di effetti speciali per lo spettacolo e di opere su progetto di artisti di fama internazionale. Alcune di queste svolgono inoltre un’attività unica in Italia coadiuvando antropologi, medici forensi ed esperti della Polizia scientifica nella realizzazione di ricostruzione facciale, oltre a collaborare con esperti archeologi nella riproduzione di volti e personaggi storici a partire dai reperti più antichi.
 
CONSIDERATO CHE
 
La città di Torino possiede diverse strutture inutilizzate facilmente destinabili a sede del nuovo museo. I locali necessari per il progetto potrebbero essere individuati, ad esempio, nel complesso delle ex carceri Le Nuove, all’interno delle quali è presente un intero braccio di grandi dimensioni non sfruttato che, tra le varie porzioni, comprende anche un padiglione circolare oggi per lo più adibito sporadicamente a luogo di esposizioni temporanee. La struttura delle carceri, dove peraltro il Direttore del Museo si è reso interessato e disponibile al tema, sarebbe un luogo perfetto per ospitare la nuova istituzione museale in quanto la suddivisione in bracci consentirebbe di articolare in una prospettiva modulare l’esposizione delle opere e le dimensioni ragguardevoli si presterebbero molto bene ad una futura espansione della collezione museale. Senza contare i benefici che deriverebbero dall’inserimento del nuovo museo in un contesto così affascinante e dalla riqualificazione di una struttura ad oggi parzialmente in disuso, che potrebbe trasformarsi in nuova meta culturale di Torino.
 
IMPEGNA
 
Il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per promuovere la realizzazione di un Museo delle cere di eccellenza a Torino.
 
f.to Giuseppe Sbriglio
 
 
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RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI

Il Consiglio Comunale di Torino,


PREMESSO CHE

La lingua dei segni è costituita da un insieme di segni delle mani movimenti del corpo e espressioni facciali utilizzato dalle persone sorde come strumento di comunicazione, diffuso in tutto il mondo con caratteristiche diverse a seconda della nazionalità dei segnanti. Nello specifico, la LIS – acronimo di Lingua Italiana dei Segni – è la lingua dei segni utilizzata dai sordi italiani.


PRESO ATTO CHE

Con la legge del 3 marzo 2009 n. 18 il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (2006), sottoscritta il 30 marzo 2007. L'art. 22 di tale Convenzione stabilisce che «Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente Convenzione, provvedendo in particolare a: [...] (b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni [...] (e) riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni.». Tuttavia, nonostante le diverse proposte di legge depositate nel corso degli ultimi anni in Parlamento, attualmente la LIS continua a non essere riconosciuta a livello nazionale come vera e propria lingua.


CONSIDERATO CHE

L'immobilismo del legislatore sembrerebbe denotare scarso interesse nei confronti delle problematiche dei sordi. Una mancanza di attenzione che, ritardando il riconoscimento della LIS, di fatto nega alle persone con questa disabilità uno strumento indispensabile di integrazione, attraverso il quale essi potrebbero vincere l'emarginazione e raggiungere un'autonomia nella vita quotidiana capace di assicurare loro piena dignità.


IMPEGNA

il Sindaco affinché,
in qualità di presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sostenga e promuova presso le Istituzioni competenti il riconoscimento della Lingua Italiana dei Segni.

 

Giuseppe Sbriglio

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Esdebitazione: cancella i tuoi debiti con le banche e con Equitalia

Con la legge n. 3/2012, successivamente modificata con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una procedura di componimento della crisi/esdebitazione destinata a tutti questi soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.

La richiamata normativa ha definito, tre diversi modelli procedurali a seconda che l'istante sia un consumatore o un soggetto comunque non fallibile e specificatamente:

  1. procedura di sovraindebitamento del debitore "non fallibile", che prevede da parte del debitore la proposta di un accordo che dovrà essere approvato dal 60% dei creditori
  2. procedura di sovraindebitamento del consumatore, ovvero la persona fisica che ha debiti esclusivamente per motivi diversi all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. In questa ipotesi non è richiesto che il piano sia approvato dai creditori.
  3. procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, che prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore salvo quelli impignorabili.

Le suddette procedure consentono pertanto al consumatore o ad altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari, di porre rimedio alla propria situazione di "sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Per l'attivazione di una delle richiamate procedure è quindi necessario dapprima la predisposizione di un piano/accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione del proprio patrimonio e il coinvolgimento di un organismo apposito o a un professionista abilitato (avvocato), che dovrà pronunciarsi sulla fattibilità del piano/accordo e sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, e successivamente il ricorso al Tribunale a cui sottoporre l'accordo o piano di ristrutturazione dei debiti e la successiva omologazione.

La legge in esame prevede inoltre che con l'omologazione dell'accordo/piano da parte del Giudice sospenda ogni azione esecutiva dei creditori nei confronti dei beni del debitore e che, dal deposito della proposta di accordo o del piano, siano sospeso il decorrere degli interessi legali.

Si rileva infine come terminata con successo la procedura (che dovrà aver una durata non inferiore a 4 anni), il debitore potrà accedere alla esdebitazione, ovvero lo stesso sarà libero dai debiti non ancora soddisfatti e potrà avere un nuovo inizio.

 

Avv. Giuseppe Sbriglio

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