Tema di grande rilevanza nel panorama giuridico italiano è senza ombra di dubbio quello inerente la responsabilità medica.
La materia è stata recentemente interessata dalla legge di riforma Gelli – Bianco, che ne ha ridisegnato la disciplina da un punto di vita civilistico e penalistico.
La novità più importante sotto il profilo penale consiste nell’introduzione dell’art. 590 sexies c.p., rubricato “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”.
La citata norma estende l’applicazione delle pene previste dagli artt. 589 e 590 cp anche al caso in cui i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose siano posti in essere nell’esercizio della professione sanitaria.
Viene tuttavia esclusa la punibilità qualora, nella causazione dell’evento con imperizia, il medico abbia osservato le linee guida definite e pubblicate ai sensi della legge o che, in mancanza di queste, abbia osservato le buone pratiche clinico assistenziali.
L’operatività della suddetta scriminante è tuttavia limitata ai soli casi in cui l’evento dannoso sia stato determinato dall’imperizia del professionista medico e, non anche nel caso in cui lo sesso abbia agito con negligenza o imprudenza.
In tema di responsabilità civile, invece la legge Gelli – Bianco ha previsto una bipartizione sancendo, da un lato, la natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata) e dall’altro lato, la natura aquiliana della responsabilità del medico professionista.
La portata della norma è di fondamentale rilevanza.
Infatti il soggetto vittima di una malpractice medica potrà agire, previo esperimento del procedimento di mediazione o del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, nei confronti della struttura con la quale ha concluso il contratto ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cc, oppure nei confronti del medico inadempiente ex art. 2043 cc.
La scelta sulla via da percorrere comporta conseguenze giuridiche di non poco conto, soprattutto per quanto riguarda l’onere della prova.
Nel primo caso sarà infatti sufficiente per il paziente danneggiato allegare il danno e graverà invece sulla clinica l’onere dimostrare il corretto operato dei propri medici per andare esente da responsabilità.
Differentemente chi agisce in via extracontrattuale nei confronti del medico, vale a dire ai sensi dell’art. 2043 cc, dovrà provare non solo la sussistenza del danno, ma anche il nesso causale tra l’operato del medico e il danno stesso.
Anche in ambito civile, per non incorrere in responsabilità, l’esercente la professione sanitaria è tenuto all’osservanza delle linee guida che, come specificato dalla legge in esame, debbono essere pubblicate ed elaborate da enti ed istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche ed associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute.
Al fine di garantire una maggior tutela ai pazienti, e per una maggior trasparenza, la legge Gelli – Bianco, ha poi posto in capo alle strutture sanitarie l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile dei prestatori d’opera.
La copertura deve essere estesa anche ai danni cagionati dal personale medico a qualunque titolo operante presso le strutture.
Resta fermo inoltre l’obbligo di copertura assicurativa per il medico che esercita all’interno della struttura sanitaria in regime libero – professionale o che si avvale della struttura stessa nell’adempimento dell’obbligazione assunta con il paziente.
La copertura prevista dalle polizze assicurative deve comunque prevedere copertura anche per gli eventi verificatisi nei 10 anni precedenti alla conclusione del contratto di assicurazione.
In ogni caso le strutture devono pubblicare sui propri siti internet i dati riguardanti l’impresa assicuratrice, gli estremi delle polizze stipulate e le clausole contrattuali previste da quest’ultime.
Sempre riguardante il profilo assicurativo, meritevole di menzione è infine il riconoscimento in capo al paziente danneggiato della cosiddetta “azione diretta” nei confronti dell’assicurazione delle strutture sanitarie.
Tale innovazione comporta che il soggetto che ritenga di aver subito un danno conseguente a cure mediche, potrà ora rivolgersi per ottenerne ristoro direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice, salvo comunque convenire nel giudizio anche la struttura medico sanitaria.
In termini di economia processuale, nonchè di tutela del paziente, la previsione introdotta dalla legge Gelli- Bianco ha apportato significative migliorie alla procedura risarcitoria, in quanto riconosce al danneggiato la facoltà di instaurare immediatamente un contatto con l’impresa assicuratrice della struttura sanitaria o del medico ritenuto responsabile.
News
IL DATORE DI LAVORO TI DEMANSIONA OPPURE NON RICONOSCE ECONOMICAMENTE LE TUE PRESTAZIONI
> Spesso i lavoratori subordinati si vedono costretti a svolgere prestazioni di livello inferiore
> rispetto a quelle di inquadramento o di assunzione.
>
> Non è, inoltre, raro che al lavoratore vengano assegnate mansioni di livello superiore, senza un giusto
> riconoscimento economico e, soprattutto, senza il corrispondente corretto inquadramento.
>
> In questo caso il lavoratore può far valere i suoi diritti in quanto
> la legge prescrive all’art. 2103 codice civile che :
>
> "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
> assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che
> abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo
> stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
> In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono
> sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a
> mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.
> Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario,
> dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento
> non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle
> nuove mansioni.
> Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello
> di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti
> collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali
> comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
> Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha
> diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del
> trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi
> retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della
> precedente prestazione lavorativa.
> Nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle
> commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto
> legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276, possono essere stipulati
> accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di
> inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del
> lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di
> una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di
> vita.
> Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto
> al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione
> diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la
> medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro
> lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti
> collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali
> comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in
> mancanza, dopo sei mesi continuativi.
> Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad
> un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
> produttive.
> Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e
> fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo."
>
> Ciò posto, al fine di tutelare i propri diritti, il lavoratore può
> rivolgersi, per il tramite di un legale specializzato nel settore, al Giudice del Lavoro, il quale fisserà un’
> udienza nei termini di legge, al fine di esperire un tentativo di
> conciliazione con il datore di lavoro, che molto spesso dà esito
> favorevole e fa sì che il lavoratore ottenga in gran misura soddisfazione economica (ed anche morale) , senza dover affrontare un intero giudizio.
> In caso contrario si addiverrà a sentenza dopo un
> giudizio che, in primo grado, potrebbe essere relativamente breve a seconda del Foro di competenza territoriale.
>
> Adusbef (associazione dei consumatori con esperienza ultra
> quarantennale) si occupa dei problemi dei consumatori intendendo per
> questi anche i lavoratori subordinati del settore privato e pubblico,
> indicando ai soggetti che si ritenessero lesi nei loro diritti i
> consulenti specializzati nelle materie di competenza.
>
> Avv. Giuseppe Sbriglio
>
> Adusbef Torino e Provincia
info: tel. 011306444 e-mail:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
La prescrizione delle cartelle di Agenzia Entrate Riscossione ( ex Equitalia) Prima di rottamare o rateizzare controlliamo con attenzione
La prescrizione è un istituto che concerne gli effetti giuridici del
trascorrere del tempo, penalizzando colui che trascura il proprio
credito. In ambito esattoriale, una adeguata consapevolezza di questo
Istituto può realizzare un sostanziale beneficio in favore del
contribuente indebitato.
Il contenzioso in materia di prescrizione comporta lo scontro ancora
oggi tra due tesi che si possono riassumere, semplificando, in quella
decennale e quinquennale.
Con la sentenza a Sezioni Unite n. 23397 del 2016, la Pubblica
Amministrazione ha subito un grande contraccolpo in quanto i Giudici
di legittimità hanno sancito che in ambito esattoriale non può
applicarsi il termine ordinario decennale di prescrizione con
riferimento ai debiti contributivi.
Tale somma statuizione, per l’ampiezza con cui è stata resa, ha
sviluppato un dibattito estensivo su tutte le pretese esattoriali.
In sostanza, si è preso definitivamente atto che ai crediti Inps ed
Inail, fatte salve alcune residuali eccezioni e la perdurante
resistenza degli agenti della riscossione, debba applicarsi il termine
breve prescrizionale a condizione che non sussista un pronunciamento
giudiziale a conferma del debito.
Tale considerazione, per una questione di simmetria, deve
necessariamente applicarsi anche alle sanzioni amministrative riferite
alla legge 689/81 tra le quali spiccano quelle della circolazione
stradale.
Medesima considerazione vale per i tributi locali in quanto ne risulta
assodata la valenza periodica, con conseguente applicabilità della
prescrizione breve prevista espressamente dall’art. 2948 n. 4 c.c.
In ambito tributario occorre invece adottare un atteggiamento di
maggiore prudenza, nonostante i tempi risultino maturi per una
generalizzata applicazione del principio anzidetto.
Nelle commissioni tributarie risulta infatti emergente da ultimo
l’apertura alla prescrizione breve a tutto campo. Non risulta infatti
ragionevole negare il carattere di periodicità ai tributi derivanti da
dichiarativi periodici quali le imposte dirette, l’iva e l’irap
nonostante la precedente giurisprudenza.
Come dato atto nella sentenza 23397/16, può verificarsi che alcuni
indirizzi di Giustizia siano riprodotti senza un adeguato vaglio ed
applicati meccanicamente. Ciò ha comportato in passato una erronea
linea interpretativa che, tuttavia, il lavoro degli operatori del
diritto ha più volte consentito di riadattare nel senso del rispetto
delle regole e di equità.
Si evidenzia tra l’altro che le sanzioni tributarie sono riferite da
molti anni ormai ad un termine prescrizionale breve e dunque non si
vede ragione per divaricare i termini prescrizionali delle imposte. A
ciò si aggiunga che l’Agente della riscossione ha l’onere di
conservare la documentazione esattoriale per soli cinque anni, dalché
risulta illogica la previsione di un termine più ampio per la tutela
di tali crediti.
In ultima analisi è bene osservare che le modalità di introduzione di
un contenzioso su tali argomenti deve passare da una opportuna
valutazione di determinazione di scelta del giudice, delle modalità e
delle tempistiche.
La difesa del contribuente può infatti essere subordinata al
verificarsi di specifici eventi che innescano l’interesse e la
legittimità all’opposizione.
Concludo invitando i consumatori a far analizzare la documentazione,
nello specifico gli estratti di ruolo relativi alla situazione
debitoria, al fine di poter valutare eventuali azioni tese ad
invalidare le cartelle di Equitalia ( ora Agenzia Entrate Riscossione
) prima di rottamare o rateizzare il debito .
Avv. Giuseppe Sbriglio
Adusbef Torino e Provincia
Info : tel. 011306444
E mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Add a commentLE BANCHE APPLICANO INTERESSI ELEVATI. CHE FARE
V'è da un lato la possibilità di veder abbattere la posizione
debitoria nei confronti di una Banca, dall'altro l'opportunità per le
aziende e i privati di recuperare gli interessi non dovuti, pagati e
ricapitalizzati fino ad oggi, se il conto è ancora
attivo, o fino alla data di chiusura del conto se non avvenuta a oltre
dieci anni di distanza.
In altre parole gli estratti conto bancari che avete conservato,
potrebbero valere una fortuna: non buttateli via. Ciò poiché esperti
contabili possono analizzarli con delle pre-perizie e, una volta
appurato quanto eventualmente le banche vi devono restituire,
suggerirvi la strada migliore per recuperare il vostro credito, che
forse non sapevate di avere.
L'attuale versione del Testo Unico Bancario, come modificato dalla
Legge di Stabilità approvata a fine 2013, in vigore con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dal primo gennaio 2014, vieta
l'anatocismo bancario sotto qualsiasi forma, affermando che: “gli
interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi
ulteriori”.
La Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 9127/2015, ha
ribadito il divieto assoluto e tombale di anatocismo tramite
capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, esteso, a
livello temporale, dalla consueta trimestralità, all'infinito per
tutta la durata del rapporto contrattuale, negando dunque anche la
possibilità di capitalizzazione annuale.
Nonostante ciò sia vietato questi signori continuano a praticare
capitalizzazione di interessi.
Purtroppo, si assiste al proliferare di società private che delle
analisi dei vostri conti correnti ne hanno fatto una fortuna,
richiedendo cifre astronomiche per la predisposizione di perizie e
calcando la mano sui dati, con rischio di eventuali soccombenze in
giudizio e liti temerarie.
Associazioni come l’Adusbef e altre associazioni dei consumatori, su
questa vicenda possono indicarvi la strada giusta da perseguire e
darvi utili consigli, quali quello di non procedere inutilmente, nei
casi in cui non vi siano indebiti da parte degli Istituti e quando gli
importi siano irrisori e antieconomici.
Avv. Giuseppe Sbriglio
Delegato Adusbef Torino e Provincia
info: tel 011306444 - e mail
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