FIDI, MUTUI, CONTI CORRENTI, LEASING: VALE LA PENA FARLI ANALIZZARE PER SCOPRIRE EVENTUALI INTERESSI ILLEGITTIMI
Anatocismo, Usura, commissioni di massimo scoperto e varie assicurazioni sottoscritte.
Una grandissima opportunità per le aziende e i privati di recuperare gli interessi non dovuti, pagati e ricapitalizzati fino ad oggi, se il conto è ancora
attivo, o fino alla data di chiusura del conto.
In altre parole i vostri estratti conto bancari, che avete conservato, potrebbero valere una fortuna: non buttateli via.
Esperti contabili possono analizzarli con delle pre-perizie e, una volta appurato quanto eventualmente le banche vi devono restituire, suggerirvi la strada migliore per recuperare il vostro credito, che forse non sapevate di avere.
L'attuale versione del Testo Unico Bancario, come modificato dalla Legge di Stabilità approvata a fine 2013, in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dal primo gennaio 2014, vieta l'anatocismo bancario sotto qualsiasi forma, affermando che: “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”.
La Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 9127/2015, ha ribadito il divieto assoluto e tombale di anatocismo tramite capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, esteso, a livello temporale, dalla consueta trimestralità, all'infinito per tutta la durata del rapporto contrattuale, negando dunque anche la
possibilità di capitalizzazione annuale.
Nonostante ciò sia vietato questi signori continuano a praticare capitalizzazione di interessi.
Purtroppo, si aggiungono società private che delle analisi dei vostri conti correnti ne hanno fatto una fortuna, richiedendo cifre eccessive per la predisposizione delle perizie e calcando la mano sui dati, con rischio di eventuali soccombenze in giudizio e liti temerarie.
Per fortuna esistono associazioni come l’Adusbef e altre associazioni dei consumatori, che su questa vicenda possono indicarvi la strada giusta da perseguire e darvi utili consigli, quali quello di non procedere inutilmente, nei casi in cui non vi siano indebiti da parte degli Istituti e quando gli importi siano irrisori.
Avv. Giuseppe Sbriglio
Responsabile Adusbef Torino e Provincia
News
LE BANCHE HANNO ESAGERATO CON L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI
COME CANCELLARE I DEBITI STRATOSFERICI DI EQUITALIA E BANCHE
COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Con la Legge n. 3 del 2012 è stata introdotta la possibilità, con tre distinti procedimenti giudiziali, di definire alcune situazioni di debito in capo alle persone non fallibili.
Prendendo spunto dalla scheda di sintesi predisposta dal Tribunale di Torino, liberamente consultabile sul relativo sito, è possibile riepilogare gli elementi principali della disciplina:
COS'E'
Possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento i soggetti impossibilitati a far fronte ai propri impegni che non abbiano avuto accesso al credito in misura sproporzionata e che non abbiano precedentemente alla procedura sottratto beni ai creditori in malafede.
CHI PUO' RICHIEDERLE
Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.).
Per la sola categoria degli imprenditori, ai sensi della legge fallimentare, questi non possono accedere alle procedura di crisi in esame, in quanto soggetti fallibili, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- hanno avuto, in almeno uno dei tre esercizi precedenti, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 300.000;
- hanno realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo superiore ad euro 200.000;
- hanno un ammontare di debiti (di impresa) anche non scaduti superiore ad euro 500.000.
Si precisa tuttavia che nel caso l'azienda sia stata cancellata da oltre un anno alla Camera di Commercio, il soggetto non sarà comunque fallibile anche in presenza delle predette condizioni e dunque potrà comunque accedere alla procedura.
DOVE
Per i residenti nel circondario di Torino, l'istanza va presentata tramite presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Cancelleria Sesta Sezione Civile Fallimentare.
COME SI SVOLGE
Il debitore presenta istanza al Presidente del Tribunale di Torino per la nomina di un Professionista abilitato, denominato Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito.
Le procedure sono:
- l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore (tale procedura è prevista obbligatoriamente ove sussistano debiti di impresa, ad esempio omissione IVA), prevede l'approvazione del 60% del credito;
- il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori;
- Liquidazione dell'intero patrimonio.
Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore, soluzione prevista invece nel terzo caso.
Le procedure intese alla rideterminazione del debito (1 e 2) comportano che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo.
Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri. Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che l'accordo o il piano che egli propone sia fattibile (cioè realizzabile). Qualora sia necessario a tal fine l'intervento di terzi che offrano garanzie, occorre acquisire il loro consenso scritto con l’indicazione dei redditi o beni che essi mettono a disposizione.
Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione (cioè il provvedimento che rende vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori).
Il giudice omologa il piano quando:
- verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili ecc.);
- esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
- esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Nel corso di entrambe le procedure ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell'accordo o del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.
Si evidenzia che è prevista la revoca dell'accordo e della omologazione del piano del consumatore, nel caso in cui risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, quando ad esempio con dolo o con colpa grave è stato aumentato o diminuito il passivo,
La procedura illustrata, che lo scrivente ritiene avere un costo/opportunità interessante per debiti sopra i cinquanta mila euro, ad oggi consente dunque al contribuente che non possa sostenere percorsi di natura amministrativa quali la rateazione o la contestazione delle pretese di evitare di subire esecuzioni forzate e trovare una soluzione alla situazione debitoria.
Avv. Giuseppe Sbriglio
Responsabile Adusbef Torino e Provincia
Negli ultimi anni il legislatore ha partorito normative sulle assicurazioni che, pur pubblicizzate come strumenti per un veloce risarcimento, non sempre hanno fatto gli interessi dei consumatori; pensiamo all'indennizzo diretto. Da una piccola riflessione iniziale possiamo trarre una semplicistica conclusione, ovvero che affidarsi direttamente alla propria assicurazione, dovendo essa stessa pagare difficilmente si otterrà il dovuto. Allora merita contrapporre a tale anomala stortura una strategia difensiva efficace.
In caso di sinistro stradale tra due o più veicoli coinvolti, in seguito al patimento di un infortunio fisico, è sempre più difficile ottenere un congruo indennizzo. Infatti le compagnie assicurative, per tramite dei loro liquidatori, tentano sempre di risarcire meno del dovuto. Grazie alla consulenza di tecnici specializzati in materia di responsabilità civile ed RC auto, l'Adusbef può fornire assistenza ed utilissimi consigli per ottenere quanto dovuto dalle compagnie assicurative!
A mero titolo esemplificativo, per i consumatori è sempre opportuno provvedere alla redazione della diffida a norma delle prescrizioni del codice delle assicurazioni, oltre alla valutazione della documentazione medica, e contattare un medico legale di fiducia e di parte che attribuirà la giusta percentuale del danno biologico patito onde poter sostenere una trattativa con il liquidatore incaricato dalla compagnia assicurativa volta ad ottenere un congruo risarcimento. Naturalmente si auspica sempre una chiusura bonaria della vicenda per ottenere un giusto risarcimento; qualora ciò non avvenga, aver seguito tutte le prescrizione nella fase precedente la trattativa e durante la trattativa stessa consente al consumatore di non avere contestazioni formali in giudizio e mette nelle condizioni il Giudice di entrare nel merito della vicenda e pertanto far ottenere quanto dovuto.
Avv. Giuseppe Sbriglio
Responsabile Adusbef Torino e provincia
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IL BALLETTO DELLA PRESCRIZIONE TRIBUTARIA
La questione della irregolarità della pretesa tributaria è ogni giorno
buttata alla ribalta della cronaca con l'enfasi dedicata ai
comportamenti che toccano i cittadini nelle loro tasche e di quelle
dei loro familiari. Il tema, invero molto complesso, per inevitabili
esigenze di sintesi di informazione risulta divulgato senza la
precisione che richiederebbe. Con questo articolo si vuole provare ad
affrontare alcuni argomenti che riguardano la fase della riscossione
gestita da Equitalia e da altri Agenti minori, pur sapendo che la
Giustizia, intesa come insieme degli operatori che a vario titolo la
compongono, ha dimostrato su questi temi di non essere in grado di
offrire una stabilità di orientamenti e di certezza di diritto.
Tra questi, particolarmente significativo ed incerto, è quello della
prescrizione, vale a dire l'effetto di inefficacia della pretesa che
deriva dal mancato esercizio del diritto di credito.
La sanzione della invalidità dell'azione di recupero, prevista nei
confronti di colui che trascuri le proprie ragioni, si colloca in
ambito tributario in due termini, uno ordinario di dieci anni ed uno
abbreviato di cinque anni. Il problema della prescrizione ha
incontrato e scontrato gli operatori da diversi anni con riferimento
alla fase della riscossione.
Le tesi da sempre rivendicata da parte degli enti impositori e dal
loro braccio operativo incarnato da Equitalia è quella di accostare la
cartella esattoriale alla sentenza.
Solo per i provvedimenti del Giudice, infatti, il codice civile
prevede espressamente una prescrizione decennale. Diversamente,
consulenti ed avvocati hanno sostenuto che la cartella quale atto
proveniente da organi diversi dalla magistratura non rivesta
l'attitudine della definitività dei provvedimenti giurisidizionali e
pertanto debba applicarsi la prescrizione prevista per i singoli
tributi sottostanti alla riscossione, spesso quinquennale. Le tesi
risultano ancora contrapposte con esiti variabili nelle aule di
giustizia, circostanza che lede gli interessi della collettività a
fare affidamento su regole certe sui cui si fondano le obbligazioni
dei consociati.
Si rileva che da ultimo, la Cassazione (sentenza n. 20213/15) ha
affermato con una ordinanza di fine ottobre, che occorre discriminare
quelle pretese che derivano da titoli di accertamento o condanna
aventi natura definitiva da procedure che prescindano da un previo
accertamento, aprendo così la strada al termine breve per diverse
tipologie di tributi. L'esame della intervenuta prescrizione delle
cartelle deve dunque essere verificata specificatamente sui singoli
tributi. A titolo esemplificativo i contributi dell'imprenditore per
l'anno 2009 confluite nel 2010 nella notifica della cartella
esattoriale sono state precedute da comunicazioni senza valore
accertativo, cosicché il contribuente potrebbe sostenere la
prescrizione della pretesa portato dalla cartella, per decorrenza del
termine quinquennale previsto per tale tributo. Si ricorda che ogni
atto comunicato dal Riscossore può avere effetto interruttivo della
prescrizione, con la conseguenza che i termini vengono riazzerati in
favore del creditore. Nell'esempio fatto, il contribuente dovrà dunque
avere l'accortezza di verificare che non sussistano atti successivi
alla cartella esattoriale. In mancanza di elementi di irregolarità da
contestare il contribuente potrà affidarsi alla richiesta di
rateazione. Sul punto si segnala che per effetto del dl. 159/15, fino
al 21 di novembre potranno rivolgersi allo sportello anche coloro che
siano già decaduti dal beneficio della dilazione nel periodo tra
ottobre 2013 e ottobre 2015.
Tutto ciò premesso la nostra associazione sarà disponibile a valutare
la vostra documentazione per stabilire quale possa essere
l’atteggiamento da avere di fronte a queste situazioni.
Avv Giuseppe Sbriglio
Responsabile Adusbef Torino e Provincia ( Associazione dei Consumatori)
Info: email
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tel 3383510937
MA IL CARCERE DI TORINO FA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA?
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
La casa circondariale Lorusso e Cotugno ospita attualmente circa millecinquecento detenuti, almeno due terzi dei quali consuma acqua confezionata in bottiglie di plastica.
Considerando un consumo medio di una bottiglia di acqua al giorno (del peso di circa 30 grammi) per ciascun detenuto e, di conseguenza, uno scarto di oltre 360.000 bottiglie all’anno, è verosimile stimare una produzione annuale di circa 10 tonnellate di plastica all’interno del carcere;
RILEVATO CHE
Nonostante Amiat abbia già predisposto tutte le misure necessarie alla differenziazione dei rifiuti prodotti nel carcere, sembrerebbe che all’interno della struttura non si sia ancora riusciti ad avviare la raccolta differenziata e che pertanto tutta la plastica di scarto venga mescolata ai rifiuti irrecuperabili;
CONSIDERATO CHE
Esiste un principio costituzionale secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato: in quest’ottica, la cultura del riciclo e del rispetto dell’ambiente potrebbe costituire uno strumento efficace per la promozione di comportamenti virtuosi e lo sviluppo di un senso civico più forte anche tra coloro che vengono a trovarsi temporaneamente reclusi all’interno del carcere, ma che in futuro torneranno a far pienamente parte nella società;
INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA
Per sapere:
- Se quanto affermato corrisponda al vero;
- In caso di risposta affermativa, quali misure l’Amministrazione Comunale intenda porre in essere al fine di ovviare al problema, promuovendo la cultura del riciclo anche all’interno della casa circondariale.
Giuseppe Sbriglio
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