Con
il decreto
fiscale collegato
alla Legge di Bilancio 2017 e successive modificazioni è
ora possibile regolarizzare le pendenze esattoriali, relative a
imposte dirette (IRPEF,
IRES, IRAP e ADDIZIONALI);
IVA (non doganale) e Registro; contributi e premi (INPS,
INAIL); multe stradali ( e non derivanti da procedimenti penali) e
dove oggetto di specifica adesione anche ai tributi locali.
I
soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia con
sconti sanzioni e interessi sono: debitori i cui ruoli sono stati
iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre
2016; debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a
condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al
31 dicembre 2016; debitori decaduti dalla rateazione prima del 1°
ottobre 2016.
La
norma prevede il pagamento integrale della parte capitale ( imposta,
contributo,
premio ecc.) e il discarico di sanzioni,
interessi di mora e
somme aggiuntive relative alla riscossione (aggi e spese di
notifica). Per le violazioni al codice della strada la rottamazione
riguarda i soli interessi.
Il contribuente dovrà però avere cura di aderire alla
procedura entro
il 31 marzo 2017.
Sarà
possibile pagare
ratealmente
secondo precise modalità:
dal 7 novembre 2016 è possibile fare domanda utilizzando
l’apposito modulo DA1; entro il 31 marzo 2017 il contribuente
potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e
interessi; entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere versato
almeno il 70% del debito e pagata la terza rata; settembre 2018 dovrà
essere concluso il pagamento rateale.
La
decadenza dalla dilazione si verificherà con l'inadempimento anche
solo di una singola rata.
La
facoltà' di definizione può' essere esercitata anche dai debitori
che hanno già' pagato
parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di
dilazione emessi dall'agente della riscossione, purché', rispetto ai
piani rateali in essere risultino adempiuti tutti i versamenti con
scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016.
La
norma prevede che ai fini del conteggio vadano imputati a capitale
oltre le imposte anche aggi e interessi (non le sanzioni) già
pagati, pertanto potrebbe anche sussistere il caso che il
contribuente abbia già corrisposto tutto quanto dovuto pur ancora
pendente una rateazione, dovrà però avere cura di attivare la
nuova procedura per ottenere l'estinzione.
E'
chiaro che coloro che affidano le proprie sorti alla contestazione
della prescrizione delle pretese esattoriale non troveranno
convenienza nella procedura descritta.
Sul
punto deve evidenziare che con sentenza di Cassazione a Sezioni Unite
n. 2339/16 dell'ottobre scorso, la prescrizione di contributi
previdenziali ed indirettamente anche di numersi altre pretese quali
ad esempio le multe stradali viene definitivamente prevista in cinque
anni.
Una bella notizia tanto attesa, che ci da un maggiore ambito di
respiro nei contenziosi, al fine di far annullare quelle pretese di
EQUITALIA più vecchie di 5 anni.
Tutto ciò premesso il nostro sommesso consiglio, prima di rottamare, è
far controllare l'estratto di ruolo di EQUITALIA al fine di vericare
se tutto o parte del debito sia prescritto e quindi annullabile .
Avv. Giuseppe SBRIGLIO
Adusbef Torino Aosta
cell 3383510937
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