Giuseppe Sbriglio

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PRIMA DI ROTTAMARE CONTROLLIAMO SE IL DEBITO DI EQUITALIA E' PRESCRITTO ANCHE ALLA LUCE DI UNA NUOVA IMPORTANTE CASSAZIONE

Con
il decreto
fiscale collegato
alla Legge di Bilancio 2017 e successive modificazioni  è
ora possibile regolarizzare le pendenze esattoriali, relative a
 imposte dirette (IRPEF,
IRES, IRAP e ADDIZIONALI);
 IVA (non doganale) e Registro;  contributi e premi (INPS,
INAIL);  multe stradali ( e non derivanti da procedimenti penali) e
dove oggetto di specifica adesione anche ai tributi locali.

I
soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia con
sconti sanzioni e interessi sono: debitori i cui ruoli sono stati
iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre
2016; debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a
condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al
31 dicembre 2016; debitori decaduti dalla rateazione prima del 1°
ottobre 2016.

La
norma prevede il pagamento integrale della parte capitale ( imposta,
contributo,
premio ecc.) e il discarico di sanzioni,
interessi di mora e
somme aggiuntive relative alla riscossione (aggi e spese di
notifica).  Per le violazioni al codice della strada la rottamazione
riguarda i soli interessi.
Il contribuente dovrà però avere cura di aderire alla
procedura entro
il 31 marzo 2017.

Sarà
possibile pagare
ratealmente
secondo precise modalità:
dal 7 novembre 2016 è possibile fare domanda utilizzando
l’apposito modulo DA1; entro il 31 marzo 2017 il contribuente
potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e
interessi; entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere versato
almeno il 70% del debito e pagata la terza rata; settembre 2018 dovrà
essere concluso il pagamento rateale.

La
decadenza dalla dilazione si verificherà con l'inadempimento anche
solo di una singola rata.

La
facoltà' di definizione può' essere esercitata anche dai debitori
che hanno già' pagato
parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di
dilazione emessi dall'agente della riscossione, purché', rispetto ai
piani rateali in essere risultino adempiuti tutti i versamenti con
scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016.


La
norma prevede che ai fini del conteggio vadano imputati a capitale
oltre le imposte anche aggi e interessi (non le sanzioni) già
pagati, pertanto potrebbe anche sussistere il caso che il
contribuente abbia già corrisposto tutto quanto dovuto pur ancora
pendente una rateazione,  dovrà però avere cura di attivare la
nuova procedura per ottenere l'estinzione.

E'
chiaro che coloro che affidano le proprie sorti alla contestazione
della prescrizione delle pretese esattoriale non troveranno
convenienza nella procedura descritta.

Sul
punto deve evidenziare che con sentenza di Cassazione a Sezioni Unite
n. 2339/16 dell'ottobre scorso, la prescrizione di contributi
previdenziali ed indirettamente anche di numersi altre pretese quali
ad esempio le multe stradali viene definitivamente prevista in cinque
anni.
Una bella notizia tanto attesa, che ci da un maggiore ambito di
respiro nei contenziosi, al fine di far annullare quelle pretese di
EQUITALIA più vecchie di 5 anni.
Tutto ciò premesso il nostro sommesso consiglio, prima di rottamare, è
far controllare l'estratto di ruolo di EQUITALIA al fine di vericare
se tutto o  parte del debito sia prescritto e quindi annullabile .

Avv. Giuseppe SBRIGLIO

Adusbef Torino Aosta

cell 3383510937

 

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SERVIZIO SPORTELLO PROBLEMI EQUITALIA

 
ADUSBEF TORINO AOSTA , intende offrirVi un servizio di consulenza " sportello" sulle
problematiche di Equitalia.
In collaborazione con alcuni professionisti del settore tributario è
possibile ottenere una prima consulenza patrocinata da ADUSBEF TORINO AOSTA , al fine
di analizzare la situazione debitoria con Equitalia.
Tutti o una parte dei debiti nei confronti di Equitalia potrebbero
essere prescritti anche alla luce di una recentissima sentenza delle
Cassazione a sezioni unite che fissa tale termine nei cinque anni.
Putroppo Equitalia continua a pretendere tali cifre, nonostante la
giurisprudenza di legittimità abbia chiarito il principio. Potete
pertanto contattare il nostro riferimento il quale Vi darà
indicazioni, al fine di analizzare la Vostra documentazione prima di
eventualmente rottamare o rateizzare le cartelle.
Sicuri di farVi cosa gradita l'occazione ci è gradita per
SalutarVi Cordialmente
ADUSBEF TORINO AOSTA
 
Per Info Avv. Giuseppe Sbriglio ADUSBEF ASSOCIAZIONE CONSUMATORI 011306444 3383510937
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Buoni fruttiferi , il frutto del lavoro dei nostri genitori e nonni Che fare se li possediamo

E’ importante  tutelare  gli interessi dei piccoli risparmiatori, soprattutto in questo periodo di crisi e di maggior attenzione verso il risparmio e la liquidità.

Pertanto, mi sento di porre l’attenzione su un tema che ultimamente è stato protagonista di controversie in diversi fori: i buoni fruttiferi postali, quelli sottoscritti dai nostri genitori o, addirittura, dai nostri nonni.

Si parla di titoli con scadenza trentennale, emessi dal 1976 al 1986, periodo in cui era garantito fino al 16% di interessi l'anno!

 

La controversia con le Poste nasce proprio in concomitanza con la data della loro riscossione, ovvero il 2016, perché l’istituto non vuole riconoscere quelli che, a mio dire, sono gli interessi dovuti.

 

Questo vale in particolare per tutti quei buoni con numero di serie M, N, O e P, emessi all’incirca fra il 1976 e il 1986, poiché sono quelli precedenti alla fatidica data del 1° Luglio del 1986, in cui il governo (DM “Gava-Goria”) cancellò i rendimenti record, adeguandoli all'inflazione dell’epoca (dal 16% del 1976 al 6% del 1986!), rendendo retroattiva la disposizione anche per quelli emessi dal 1974 in poi.

 

Quindi chi ora si reca in posta per incassare i propri buoni (emessi fra il 1976 ed il luglio 1986) si vede corrispondere interessi ridotti della metà rispetto a quelli pattuiti.

 

Tuttavia, in molti casi, comunque da valutare attentamente, non esiste alcuna clausola che consenta la decurtazione di interessi rispetto alle tabelle stampate sul retro dei buoni.

 

Oltretutto l'abbattimento degli interessi è avvenuto senza alcuna adeguata informazione in favore degli utenti (che avrebbero ben potuto decidere di disinvestire i loro soldi) e, in molti casi, senza che ciò fosse riportato sui moduli di investimento, così come invece richiesto dalla legge.

 

Ci sono già alcune pronunce favorevoli, tra cui quella del Tribunale di Savona (contro cui le Poste hanno presentato appello), che rafforzano la tesi a nostro favore.

 

Invito perciò i lettori a far valutare da esperti il proprio caso specifico per decidere se possa essere conveniente o meno avanzare una richiesta sugli interessi dovuti.

 

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COME DIFENDERSI DA EQUITALIA IN CASO DI FERMO AMMINISTRATIVO SULL'AUTO E DI IPOTECA SULLA CASA.

Fermo amministrativo ed Ipoteca sono strumenti a disposizione di
Equitalia e degli altri agenti della riscossione finalizzati a
tutelare il credito pubblico tramite la costituzione di garanzie.

Con tali strumenti cautelari, l'Amministrazione pone un vincolo sui
beni del contribuente che una volta iscritti comportano importanti
restrizioni.

In relazione al fermo amministrativo occorre sfatare alcune
convinzioni. Si osserva infatti che il mezzo potrà comunque essere
oggetto di vendita, tuttavia il gravame iscritto seguirà il successivo
acquirente nei limiti del valore del mezzo stesso. In caso di
controllo da parte delle forze dell'ordine, il contribuente che
circoli con mezzo sottoposto a ganasce fiscali subirà ai sensi
dell'art. 214 cds una sanzione nel minimo di euro 770,00 senza
applicazione di sanzioni penali ma con sequestro del mezzo. Il
sequestro si caratterizza come misura non definitiva diversamente
dalla confisca. Si ricordi che l'Equitalia ha l'obbligo di precedere
il fermo con una comunicazione di preavviso, offrendo 30 giorni di
tempo al contribuente per pagare le posizioni sollecitate o quanto
meno chiedere la rateazione. Interessante inoltre sapere che per
disporre di un fermo amministrativo il debito deve superare i 50 euro.
Se il debito è compreso tra 50 euro e 500 euro: vengono emesse la
cartella esattoriale e il sollecito di pagamento a cui segue il
preavviso di fermo (può fermarsi un solo veicolo); tra 500 euro e
2.000 euro: viene emesso il preavviso di fermo e nessun sollecito di
pagamento (può fermarsi un solo veicolo); tra 2.000 euro e 10.000
euro: viene emesso il preavviso di fermo e nessun sollecito di
pagamento (possono fermarsi al massimo 10 veicoli). Ma cosa fare per
evitare il fermo?

Con decorrenza da ottobre 2015 è entrato in vigore il decreto
legislativo n. 159/2015. I cambiamenti che ha introdotto hanno
interessato anche il fermo amministrativo. Per somme dovute fino a
50.000 €, il fermo amministrativo può essere impedito con richiesta di
massimo 72 rate con semplice dichiarazione di versare in condizioni di
difficoltà. Oltre questa cifra e per dilazioni più lunghe la
difficoltà economica va dimostrata. Dal deposito della richiesta di
rateazione, Equitalia non può più avviare alcuna procedura cautelare o
esecutiva almeno che la richiesta non venga rifiutata. Si annota che
il beneficio della rateazione verrà meno con il mancato pagamento di 5
rate, anche non consecutive (un tempo erano otto). Una volta revocato
il piano di rateazione, le somme già rateizzate e scadute saranno
dovute per intero. Con la circolare n. 105 del febbraio 2016,che ha ad
oggetto proprio la sospensione del fermo amministrativo iscritto
sull’auto del contribuente moroso, l'Equitalia ha introdotto la novità
della sospensione del fermo. In breve una volta iscritto il fermo,
l'utente potrà continuare a farne uso in caso di concessione delle
rate. Precedentemente, l'Equitalia aveva infatti negato la revoca o
sospensione del fermo per istanze successive alla concessione delle
rateazioni determinando notevoli critiche per disparità di trattamento
dei contribuenti che avessero chiesto la dilazione prima o dopo
l'iscrizione del gravame. Attenzione però che la sospensione si
distingue giuridicamente dalla cancellazione, quest’ultima avverrà
infatti solo a debito pagato. In ultimo pare opportuno ricordare che
nel caso l'auteveicolo o il mezzo da lavoro sia l'unico veicolo che
sostiene il reddito del lavoratore il contribuente potrà chiedere alla
Equitalia di non procedere al fermo. Secondo il parere di Equitalia
dovrà tuttavia essere data dimostrazione entro 30 giorni dalla
notifica del preavviso di tale presupposto, nonché offrire copia del
libro cespiti e della fattura intestata all'azienda che richiede
quanto sopra. Rimane da invitare i contribuenti a verificare per
quanto possibile la regolarità degli atti amministrarvi che gli
vengono notificati con particolare attenzione alla verifica di
eventuali tardività da parte degli enti preposti al recupero.
Per quanto riguarda l'ipoteca sulla casa si rimanda, per ragioni di
spazio,  al prossimo numero del giornale e si rimane a disposizione
per qualunque chiarimento in materia.
Avv. Giuseppe Sbriglio

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La Mediazione civile obbligatoria come rimedio economico, veloce ed efficace senza ricorrere al Tribunale.

 

1) Responsabilità medica e sanitaria.

Negli ultimi anni le cause intentate nei confronti di medici e  strutture sanitarie  sono aumentate, tanto che si è utilizzato il termine generico  di “MALASANITA”.  Il problema della responsabilità medica e sanitaria per attività svolte nei confronti dei pazienti, non conforme alla tecnica ed alla scienza medica, pone di  conseguenza  sempre più interesse alla materia sia da parte dei cittadini che da parte del legislatore.

Rientrano in questo settore tutti i danni fisici e psichici che derivano da errori o negligenze attinenti al mondo medico, paramedico e sanitario. Ad esempio: diagnosi errate, inadempienze, errate terapie, operazioni chirurgiche sbagliate, assistenze mediche ed ospedaliere non adeguate, complicanze dovute a parti malriusciti con gravi conseguenze per il neonato, malattie e infezioni da trasfusione, ecc.

Negli Stati Uniti la mediazione nel campo della responsabilità sanitaria e medica, in pratica da oltre trenta anni, ha raggiunto alti livelli di successo e rappresenta uno strumento di risoluzione di questo tipo di liti.

2) Contratti bancari e finanziari. Quanti soldi ti ha sottratto la banca illegalmente?

Cos’è l’anatocismo

L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi su un capitale e di conseguenza pagamento degli interessi sugli interessi. Ciò determina una crescita esponenziale del debito. Recuperare le somme indebitamente percepite dalle banche che hanno applicato l’anatocismo, oggi è possibile. Il metodo più efficace e meno costoso è la mediazione civile.

La Mediazione come risposta

Per la delicatezza delle materie e la particolare posizione in cui viene a trovarsi la parte danneggiata indicano nella Mediazione civile  il miglior strumento di componimento della controversia.

Nel caso specifico delle materie di responsabilità medica/sanitaria e contratti bancari e finanziari, considerata la loro frequenza nelle aule dei Tribunali, la Mediazione civile e commerciale diventa  uno strumento che serve ai cittadini per tentare di risolvere i loro problemi al di fuori dei tribunali, producendo un deciso snellimento del contenzioso, dei costi e alla riduzione dei tempi  per la risoluzione delle liti. Oggi ci si rivolge ad un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia.

Il D.lgs. 28/2010 ha stabilito che, per alcune materie, è obbligatorio tentare un procedimento di Mediazione prima di inoltrare la domanda giudiziale e cominciare una causa in Tribunale.

Le materie attualmente sono:

-         diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio.

Il procedimento di mediazione

Innanzitutto, prima di fare causa di risarcimento danni, bisogna attivare obbligatoriamente la mediazione, la cui durata non potrà superare i tre mesi. 

L’interessato alla procedura deposita con l’assistenza di un avvocato la domanda presso un Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.

L’organismo invita la controparte ad esprimere la propria adesione o meno al procedimento.

La ragione infatti è quella di permettere alle parti, di giungere ad una definizione della controversia mediante un accordo, prima di presentarsi innanzi al giudice.

La mediazione può avere un esito positivo o un esito negativo. In caso di esito positivo, l’accordo raggiunto dalle parti verrà verbalizzato e sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti, in modo da acquisire efficacia di titolo esecutivo.

Nel caso invece in cui le parti, per varie ragioni, non riescano a pervenire ad un accordo in sede di mediazione, sarà allora possibile procedere con l’instaurazione del procedimento di primo grado presso il Tribunale competente.

 

Spese di mediazione

Le indennità dovute all’organismo di mediazione sono stabilite dal Ministero della Giustizia.

Agevolazioni fiscali

Alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo un credito d’imposta fino a concorrenza di euro 500,00; in caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di mediazione è esente da imposta di registro sino al valore di euro 50.000,00. L’istanza ed ogni atto o documento relativo sono esenti dall’imposta di bollo, tassa o diritto di qualsiasi natura.

 

Avv. Giuseppe Sbriglio

Responsabile Adusbef Torino (Associazione dei Consumatori)

Info tel. 011306444 cell. 3383510937 e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

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